Normativa sull’operatore OLISTICO
o massaggiatore di Benessere
La normativa che regola la professione di Operatore Olistico
LEGGE N° 4/2013
Fino a qualche anno fa in Italia non era ben chiara la legislazione inerente al lavoro del Massaggiatore (di benessere) e vi era una grande confusione, anche da parte degli organi di controllo, che spesso creavano ostacoli o addirittura non permettevano l’apertura di centri massaggio e studi olistici.
Il giorno 14 Gennaio 2013 viene approvata dal parlamento italiano la Legge n 4° /2013 riguardante le Professioni Non Regolamentate (che non hanno bisogno dell’iscrizione ad un albo), il 26 Gennaio viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°22 e successivamente, in data 10 Febbraio 2013 la Legge entra finalmente in vigore.
Dato che la figura del Massaggiatore rientra tra le Professioni Non Regolamentate, questa Legge stabilisce che anche l’ Operatore Olistico (o Massaggiatore) può esercitare la libera professione senza necessità di alcuna abilitazione. Risulta, in ogni caso, fondamentale sapere che il Massaggiatore Olistico (o di Benessere) non è autorizzato a praticare massaggi di tipo estetico e di tipo terapeutico, in quanto quest’ultimi sono esercitabili esclusivamente da estetisti e fisioterapisti!
Stabilito questo è possibile affermare quindi che il Massaggiatore di Benessere potrà andare a trattare con tranquillità tutte quelle persone che decideranno di affidarsi alla sua professionalità per migliorare tutti quei problemi legati a stati generali di malessere, stati di grande stress e tensioni, stati di affaticamento, oltre a quelle persone che richiedono i suoi trattamenti esclusivamente per puro rilassamento.
Si comprende, quindi, che il confine tra i vari tipi di massaggio, sebbene sia definito e normato, spesso è molto sottile, quindi sta all’operatore lavorare in base a regole professionali e deontologiche, rispettando le normative vigenti.
Disposizioni in materia di professioni non organizzate
Art. 1.
1.La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2.Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3.Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, i cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4.L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
5.La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
impara la tecnica e poi dimenticala, il 90% del massaggio è amore
Osho
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